Il complesso dei beni culturali di proprietà della Diocesi di Altamura – Gravina – Acquaviva delle Fonti, un patrimonio di carattere storico, artistico e religioso di notevole interesse e valore, che la Diocesi intende valorizzare.
In particolare, questo patrimonio richiede il rispetto delle norme ecclesiastiche indicate nei documenti della Conferenza Episcopale Italiana (Norme del 1974 e Orientamenti del 1992), delle direttive della Pontificia Commissione per i Beni Culturali della Chiesa e delle norme per la riproduzione e il prestito dei beni culturali di proprietà ecclesiastica della Conferenza Episcopale Pugliese del 10 giugno 2003.
Inoltre, nel favorire la collaborazione tra la Chiesa e la Pubblica Amministrazione, nel rispetto dell’Accordo di Revisione del Concordato firmato nel 1984 e dell’Intesa per i Beni Culturali del 1996, la Diocesi accoglie e fa proprie le norme statali relative alla tutela del patrimonio storico-artistico.
Pertanto, riconoscendo che la tutela e la valorizzazione del patrimonio storico-artistico viene attuata anche attraverso la riproduzione e la diffusione dell’immagine delle opere, la Diocesi intende disciplinare le riproduzioni attraverso la presente normativa, che promuove un corretto uso delle immagini, nel rispetto dello specifico valore religioso (liturgico, biblico e teologico tradizionale) che le caratterizza.
Tale normativa sarà applicata per tutti i beni di proprietà ecclesiastica. In un’epoca in cui la riproduzione con ogni tipo di tecnologia può consentire una diffusione planetaria in tempo reale delle immagini delle opere d’arte e dei beni culturali, le norme qui presentate hanno l’obiettivo di verificarne l’inserimento in contesti adeguati, di valorizzarne una lettura il più possibile completa, di contestualizzarne il significato religioso.
I soggetti responsabili del patrimonio e del suo uso sono in primo luogo il Vescovo diocesano e suoi delegati, nonché i responsabili pro-tempore degli Enti ecclesiastici proprietari. La verifica dell’applicazione della disciplina circa l’uso e la tutela dei beni culturali è, pertanto, compito primario dell’Ordinario e degli Uffici competenti, che potranno far valere i loro diritti anche in sede legale.
La documentazione fotografica, realizzata dal Ministero per i Beni Culturali e Ambientali attraverso le Soprintendenze per la catalogazione e la tutela, è da considerarsi ad uso interno del Ministero e dei suoi organi per i propri scopi istituzionali e, dunque, non è soggetta ad autorizzazione (eccetto la concessione a terzi dei rilievi di immagine). Un eventuale uso diverso delle immagini d’archivio dovrà essere autorizzato, nel rispetto della presente normativa.
In allegato il decreto vescovile e i modelli per le differenti autorizzazioni.